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Avvertenze e documentazione

Avvertenze e documentazione (EQUITA Group)

EQUITA Group S.p.A. ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2018 il presente Modello al fine di definire un sistema strutturato ed organico di presidi (norme di condotta, flussi informativi, procedure specifiche, attività di controllo), che operino, anche in via preventiva (controllo ex ante), al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs 231/01 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale del Modello stesso.

Per ogni aspetto di dettaglio si rinvia al documento completo.

 

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MOG EQUITA Group

Linee guida operative del Gruppo EQUITA per la segnalazione di violazioni alle norme

La normativa ha previsto l’istituzione di un canale interno per la segnalazione di eventuali violazioni alle norme che regolano l’attività della Società.

EQUITA Group ha pertanto definito una Politica di Whistleblowing di Gruppo che consente ai soggetti indicati nel paragrafo successivo di segnalare violazioni delle quali sono a conoscenza o che sospettano siano in corso. Le segnalazioni saranno gestite ai sensi della Politica come riassunto nei punti successivi.

Chi può segnalare

Tutto il personale titolare di un rapporto di lavoro con la Capogruppo/Società del Gruppo in tutte le forme previste dalla vigente normativa (lavoro subordinato, parasubordinato, lavoratori autonomi, stagisti, etc.), compresi i collaboratori, nonché consulenti, liberi professionisti e fornitori, possono attivare una segnalazione.

Le tutele previste in maniera specifica dal D. Lgs. 24/2023 e quindi il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della persona segnalante, si applicano anche:

  1. ai Facilitatori;
  2. alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.
Quali segnalazioni è possibile segnalare

Per “violazione” si intende qualsiasi azione od omissione, avvenuta nello svolgimento dell’attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa o che possa arrecare danno o pregiudizio alla Società e/o ai suoi dipendenti e collaboratori e che:

  • sia illecita, scorretta o immorale;
  • violi le disposizioni normative e regolamentari; o
  • non sia conforme alle normative interne.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie di irregolarità che potrebbero costituire oggetto di segnalazione possono riguardare, violazione di:

• Direttive e regolamenti europei disciplinanti i servizi di investimento, la gestione collettiva del risparmio (per quanto l’attività di gestione in delega), il market abuse, l’operatività delle imprese di investimento, la privacy e l’antiriciclaggio;

  • Linee guida e standard tecnici emanati dall’ESMA;
  • Decreto Legislativo 58/1998 “TUF”;
  • D. Lgs. 231/2007;
  • Regolamento intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018;
  • Regolamento mercati adottato dalla Consob con delibera 16191 aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19925 del 22.3.2017;
  • Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF;
  • Circolare Banca d’Italia 285/2013;
  • Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo emanate da Banca d’Italia;
  • Linee guida e comunicazioni di Consob e Banca d’Italia;
  • Regolamenti e standard tecnici per l’operatività su mercati regolamentati. L’elenco sopra riportato deve considerarsi esemplificativo e non esaustivo.

Prudenzialmente, qualsiasi non conformità rispetto a norme, regolamenti, linee guida, ecc. che impattano sul business della Capogruppo/Società del Gruppo devono essere considerate violazioni potenziali ai fini della presente policy.

Ulteriormente, le presunte violazioni possono riguardare il mancato rispetto di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente, esterna ed interna, e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri di organi sociali o terzi (vedi infra), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla Capogruppo/Società del Gruppo.

Le violazioni riferibili all’ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 attengono a:

  1. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dalla Società che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3) e 4);
  2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  5. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4). Le Segnalazioni possono avere ad oggetto: • informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse; • informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse; • elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Con specifico riferimento alle condotte di cui al numero 1) si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

  • condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01;
  • violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
  • sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
  • operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.
  • Le Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 1), possono essere effettuate solo tramite il canale di Segnalazione interna (vedi cap. 6.1.1. “Segnalazione interna”).
Come fare la segnalazione interna

Come meglio precisato nel seguito, la segnalazione deve essere effettuata preferibilmente, per iscritto, o tramite messaggio vocale, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica @whistleblowing accedendo all’indirizzo https://digitalroom.bdo.it/EQUITA.

La piattaforma digitale consente a chiunque (dipendenti e collaboratori, fornitori e qualsiasi altro soggetto che abbia avuto od intenda avere rapporti d’affari con la Società) di segnalare - attraverso un percorso guidato online – ipotesi di condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, violazioni del Modello 231, violazioni del Codice Etico e comunque violazioni di procedure e disposizioni aziendali in genere.

Nello specifico, una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, occorre seguire i seguenti step:

  • scegliere la modalità di invio della segnalazione: “Segnalazione scritta” o “Segnalazione orale”
  • mettere il flag con cui si dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
  • compilare la schermata riportante i seguenti campi: a) Seleziona la società alla quale è riferita la segnalazione b) Data / Periodo in cui si è verificato il fatto c) Eventuale soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (Possono essere inseriti più nomi) d) Eventuali soggetti che possono riferire il fatto e) Descrizione del fatto f) Allegare eventuali documenti utili per la lavorazione della segnalazione
  • Selezionare la modalità di inoltro della segnalazione: “Anonima” o “Riservata”
  • Schiacciare il tasto “invia”.

La Segnalazione può essere altresì effettuata in forma scritta, all’indirizzo della Capogruppo/Società del Gruppo o in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle procedure istruttorie da parte Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e, se del caso, per consentire la difesa del soggetto segnalato, la segnalazione non dovrebbe essere effettuata in forma anonima ma firmata dal segnalante e deve essere effettuata preferibilmente mediante posta cartacea (riportando sulla busta la dicitura “RISERVATA”) indirizzata all’attenzione del Responsabile della Funzione Internal Audit o in alternativa agli indirizzi PEC sopra riportati. I canali di segnalazione interni istituiti garantiscono la riservatezza dell’identità della Persona segnalante, delle Persone coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della documentazione relativa. Le eventuali segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo se contenenti elementi precisi e concordanti. La necessità per la Capogruppo/Società del Gruppo di conoscere l’identità del soggetto segnalante è legata alla possibilità, per il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione o per le Autorità di Vigilanza, di interpellare il segnalante per ottenere eventuali approfondimenti o precisazioni sugli atti e fatti oggetto di segnalazione in sede di esame e valutazione degli stessi, garantendo in ogni caso la riservatezza e la tutela dell’identità del soggetto segnalante. Nel caso in cui il soggetto segnalante sia corresponsabile degli atti o dei fatti segnalati, per quanto compatibile con la disciplina applicata potrà essere riconosciuto un trattamento privilegiato rispetto agli altri soggetti coinvolti. In ogni caso è fatto obbligo per il segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Per effettuare la segnalazione, non è necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l’invio. È necessario che la segnalazione:

  • descriva in modo chiaro e completo, dove e quando sono accaduti i fatti denunciati;
  • indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
  • indichi o fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
  • fornisca ogni altra informazione che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell’articolo 6 del D. lgs. 24/2023). Tenuto conto che la segnalazione viene inoltrata direttamente al Responsabile dei sistemi interni di segnalazione attraverso uno specifico canale autonomo, indipendente e riservato (la piattaforma informatica è accessibile esclusivamente dal Responsabile dei sistemi interni di segnalazione e la posta indirizzata al Responsabile è riservata), non devono essere rispettate le ordinarie linee di reporting gerarchico. Tale accorgimento è teso ad evitare che i soggetti eventualmente coinvolti possano essere informati anche in via indiretta dell’effettuazione di una segnalazione nei loro confronti da parte del soggetto segnalante.

Come vengono gestite le segnalazioni

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione è il soggetto preposto alla ricezione, all’esame e alla valutazione della segnalazione. Tale responsabilità è stata attribuita al Responsabile della Funzione Internal Audit, ad eccezione delle segnalazioni che lo riguardano direttamente ovvero che concernono violazioni di cui lo stesso venga a conoscenza nell’ambito delle proprie attività di verifica (e non attraverso segnalazioni trasmessegli). In tal caso le segnalazioni devono essere indirizzate al Collegio Sindacale (direttamente all’attenzione del Presidente del Collegio Sindacale tramite posta ordinaria indirizzata alla sede della Società e riportando sulla busta la dicitura “RISERVATA”), che valuterà, ai sensi del cennato art. 8 del TUF, la necessità di procedere ad inoltrare una

comunicazione alle Autorità. La scelta di attribuire la responsabilità dei sistemi interni di segnalazione al Responsabile della Funzione Internal Audit, con la limitazione di cui sopra, assicura che non ci sia un rapporto gerarchico o funzionale subordinato da parte dell’eventuale soggetto segnalato e nemmeno un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio visto i requisiti già previsti in capo al Responsabile della Funzione. Peraltro la Funzione Internal Audit nell’ambito delle sue attribuzioni ha accesso a tutti i dati e alle informazioni aziendali e nell’ambito del suo perimetro di attività è incaricata anche di accertare il rispetto delle norme di comportamento previste dalla Capogruppo/Società del Gruppo e identificare/indagare eventuali fenomeni fraudolenti. Si ricorda che la supervisione sull’operato della Funzione, anche quindi sulle tematiche di whistleblowing è svolta dal Collegio sindacale

Misure di tutela al segnalante e al segnalato

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione ha l’obbligo di garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni ricevute e la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato. Il segnalante, deve essere opportunatamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione. Conseguentemente nella gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati inerenti alla segnalazione valgono le più stringenti regole di sicurezza definite dalla Capogruppo/Società del Gruppo L’identità del segnalante è strettamente riservata, fanno eccezione i casi in cui si ottenga esplicito consenso dal segnalante per la divulgazione a terzi della stessa o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. La disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l’altro, l’indicazione dell’origine dei dati personali (art. 7, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), non trova applicazione con riguardo all’identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato

Come il segnalante è protetto dalle ritorsioni

È vietata nei confronti della Persona segnalante qualsiasi forma di Ritorsione. Ai sensi di legge, il divieto di Ritorsione e, comunque, le misure di protezione normativamente previste nei confronti della Persona segnalante, si applicano anche:

  1. ai Facilitatori;
  2. alle persone del medesimo Contesto lavorativo della Persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una Divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  3. ai colleghi di lavoro della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una Divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  4. agli enti di proprietà della Persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della Segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione pubblica, la Persona segnalante:

  • aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’integrità dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel Contesto lavorativo;
  • ha effettuato la Segnalazione (interna e/o esterna) o Divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di Segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o Divulgazione pubblica anonime, se la Persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell’articolo 6 del D. lgs. 24/2023). L’adozione di misure discriminatorie nei confronti delle Persone segnalanti può essere comunicata all’ANAC, che a sua volta informerà l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza. Gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsione sono nulli e la Persona segnalante che sia stata licenziata a causa della Segnalazione (interna e/o esterna) o di Divulgazione pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della Persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione (interna e/o esterna), della Divulgazione pubblica o della denuncia. A norma di legge, l’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione (interna e/o esterna), alla Divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere. Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all’autorità giudiziaria dalla Persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una Segnalazione (interna e/o esterna), una Divulgazione pubblica o una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

Segnalazione esterna e divulgazione pubblica

Segnalazione esterna all’ANAC

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, la Persona segnalante può altresì presentare una Segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

    1. la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
    2. la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
    3. la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno istituito dall’ANAC garantisce, alla stregua del canale interno sopramenzionato definito dalla Società, la riservatezza dell’identità della Persona segnalante e del contenuto della segnalazione, della Persona coinvolta e di persone eventualmente coinvolte nella Segnalazione. Le Segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al “Whistleblowing”. La Segnalazione potrà essere realizzata anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale, ovvero su richiesta  della Persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali sono specificate dall’ANAC sul proprio sito web.

Divulgazione pubblica

 Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, alla Persona segnalante è altresì garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

  1. la Persona segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla procedura aziendale in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione;
  2. la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Informativa privacy
EQUITA Group

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Per le “persone segnalanti” ed eventuali “facilitatori” ai sensi del d. lgs. n. 24 del 2023 (attuativo della c.d. “direttiva Whistleblowing”)

“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”

Per EQUITA Group S.p.A. la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui con la presente desideriamo informarLa in merito alle modalità con le quali i dati vengono trattati ed ai diritti che Lei può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”).

Titolare del trattamento e DPO

EQUITA Group S.p.A.

Sede Legale: Via Turati, n. 9

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 62041

Dati di contatto e-mail: privacy@equita.eu

Data Protection Officer (DPO)

Avv. Matteo Alessandro Pagani

Domicilio per l’incarico:

 via F. Turati, n. 26 20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 55196790

Dati di contatto e-mail: dpo@equita.eu

 

Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento

 Le categorie di “dati personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR) trattati dal Titolare possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo:

  • dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita IVA, occupazione/mestiere, ecc.);
  • dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari);
  • informazioni acquisite in conseguenza della segnalazione, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sull’attività lavorativa e/o professionale svolta, rapporti lavorativi o professionali, anche indiretti, con il Segnalato o le persone coinvolte, circostanze e motivi per cui l’Interessato è venuto a conoscenza delle sospette violazioni di obblighi normativi;
  • eventuali dati particolari relativamente alla segnalazione di alcuni tipi di illecito o di violazione, qualora l’Interessato subisca tali illeciti o sia un soggetto offeso in tale ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute nel caso di segnalazione di reati e altri illeciti connessi a infortuni sul lavoro, qualora il soggetto sia la stessa vittima dell’infortunio);
  • con riferimento al “facilitatore” il trattamento riguarderà esclusivamente dati identificativi, anagrafici, e di contatto, nonché dati inerenti i rapporti con il Segnalante, con riferimento ai rapporti lavorativi, e quelli inerenti l’assistenza fornita a quest’ultimo.

Liceità e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Di seguito vengono forniti i dettagli:

Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)

    1. adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. n 24 del 2023 e, più, in generale, in tema di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (c.d. normativa in materia di “Whistleblowing”).

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è: Per la finalità: a., per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Questi tempi possono allungarsi in caso di contenzioso, di accertamenti delle autorità pubbliche o giudiziarie, nonché di eventuali disposizioni speciali di legge.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR) *

Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a:

  • uffici e funzioni interne del Titolare medesimo, appositamente incaricati della gestione della segnalazione, nonché, relativamente e limitatamente al Segnalante, gli uffici eventualmente coinvolti ai fini dell’adozione di opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, previo rilascio di apposito e libero consenso da parte del Segnalante;
  • eventuali soggetti esterni affidatari della gestione del canale di segnalazione;
  • società e operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui, ad esempio gestione software e dei cloud;
  • organismi di controllo e di vigilanza del Titolare, ove fosse necessario per lo svolgimento delle proprie attività di controllo;
  • relativamente al Segnalante, eventuali studi legali, qualora il seguito della segnalazione comporti l’instaurazione di procedimenti giudiziari, nell’ambito dei quali fosse necessario rivelare l’identità del Segnalante;
  • relativamente al Segnalante, le persone coinvolte, nell’ambito dei procedimenti disciplinari o di segnalazione, qualora fosse indispensabile, rispettivamente, per la difesa dell’incolpato o della persona coinvolta, previo rilascio, in quest’ultimo caso, di apposito e libero consenso da parte dell’Interessato;
  • autorità giudiziarie e/o autorità pubbliche di vigilanza;
  • altre pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche.

*Maggiori informazioni sui Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR) sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali ai recapiti sopra indicati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) e trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate.

Diritti del Soggetto Interessato (ex. art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR)

L’Interessato può far valere i seguenti diritti:

  • diritto di accesso dell’Interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia), nei limiti previsti dal Regolamento UE, inclusi quelli sotto riportati;
  • diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’Interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
  • diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
  • diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’Interessato [art. 18 del Regolamento UE];
  • diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’Interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
  • diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
  • diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’Interessato potranno ottenersi sul sito web aziendale oppure richiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati. Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro.

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una e-mail al seguente indirizzo privacy@EQUITA.eu, precisando che l’Interessato potrà esercitare il diritto di accesso, di cui all’art. 15, limitatamente ai propri dati personali e con esclusione, quindi, dei dati personali relativi ai soggetti segnalati o alle persone coinvolte, fermo restando quanto previsto in merito all’obbligo di riscontro alla segnalazione, ai sensi del suddetto decreto legislativo, contenente la comunicazione relativa al seguito della segnalazione stessa.

In ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile.

Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste formulate nell'esercizio dei su indicati diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare indirizzando le medesime ai recapiti indicati al punto 1.

Diritto di proporre reclamo (ex art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)

L’Interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524 oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (ex art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)

In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l’Interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti. In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento.

Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'Interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

EQUITA SIM S.p.A.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 Per le “persone segnalanti” ed eventuali “facilitatori” ai sensi del d. lgs. n. 24 del 2023 (attuativo della c.d. “direttiva Whistleblowing”)

“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Per EQUITA SIM S.p.A. la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui con la presente desideriamo informarLa in merito alle modalità con le quali i dati vengono trattati ed ai diritti che Lei può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”).

Titolare del trattamento e DPO

EQUITA SIM S.p.A.

Sede Legale:

Via Turati, n. 9

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 62041

Dati di contatto e-mail: privacy@equita.eu

Data Protection Officer (DPO)

Avv. Matteo Alessandro Pagani

Domicilio per l’incarico:

via F. Turati, n. 26

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 55196790

Dati di contatto e-mail: dpo@equita.eu

 

Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento

Le categorie di “dati personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR) trattati dal Titolare possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo:

dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita IVA, occupazione/mestiere, ecc.);

  • dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari);
  • informazioni acquisite in conseguenza della segnalazione, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sull’attività lavorativa e/o professionale svolta, rapporti lavorativi o professionali, anche indiretti, con il Segnalato o le persone coinvolte, circostanze e motivi per cui l’Interessato è venuto a conoscenza delle sospette violazioni di obblighi normativi;
  • eventuali dati particolari relativamente alla segnalazione di alcuni tipi di illecito o di violazione, qualora l’Interessato subisca tali illeciti o sia un soggetto offeso in tale ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute nel caso di segnalazione di reati e altri illeciti connessi a infortuni sul lavoro, qualora il soggetto sia la stessa vittima dell’infortunio);
  • con riferimento al “facilitatore” il trattamento riguarderà esclusivamente dati identificativi, anagrafici, e di contatto, nonché dati inerenti i rapporti con il Segnalante, con riferimento ai rapporti lavorativi, e quelli inerenti l’assistenza fornita a quest’ultimo.

Liceità e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Di seguito vengono forniti i dettagli:

Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)

b.adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. n 24 del 2023 e, più, in generale, in tema di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (c.d. normativa in materia di “Whistleblowing”).

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è: Per la finalità: a., per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Questi tempi possono allungarsi in caso di contenzioso, di accertamenti delle autorità pubbliche o giudiziarie, nonché di eventuali disposizioni speciali di legge.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR)

* Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a:

  • uffici e funzioni interne del Titolare medesimo, appositamente incaricati della gestione della segnalazione, nonché, relativamente e limitatamente al Segnalante, gli uffici eventualmente coinvolti ai fini dell’adozione di opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, previo rilascio di apposito e libero consenso da parte del Segnalante;
  • eventuali soggetti esterni affidatari della gestione del canale di segnalazione;
  • società e operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui, ad esempio gestione software e dei cloud;
  • organismi di controllo e di vigilanza del Titolare, ove fosse necessario per lo svolgimento delle proprie attività di controllo;
  • relativamente al Segnalante, eventuali studi legali, qualora il seguito della segnalazione comporti l’instaurazione di procedimenti giudiziari, nell’ambito dei quali fosse necessario rivelare l’identità del Segnalante;
  • relativamente al Segnalante, le persone coinvolte, nell’ambito dei procedimenti disciplinari o di segnalazione, qualora fosse indispensabile, rispettivamente, per la difesa dell’incolpato o della persona coinvolta, previo rilascio, in quest’ultimo caso, di apposito e libero consenso da parte dell’Interessato;
  • autorità giudiziarie e/o autorità pubbliche di vigilanza;
  • altre pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche.

* Maggiori informazioni sui Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR) sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali ai recapiti sopra indicati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) e trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate.

Diritti del Soggetto Interessato (ex. art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR)

L’Interessato può far valere i seguenti diritti:

  • diritto di accesso dell’Interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia), nei limiti previsti dal Regolamento UE, inclusi quelli sotto riportati;
  • diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’Interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
  • diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
  • diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’Interessato [art. 18 del Regolamento UE];
  • diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’Interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
  • diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
  • diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’Interessato potranno ottenersi sul sito web aziendale oppure richiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati. Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro.

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una e-mail al seguente indirizzo privacy@EQUITA.eu, precisando che l’Interessato potrà esercitare il diritto di accesso, di cui all’art. 15, limitatamente ai propri dati personali e con esclusione, quindi, dei dati personali relativi ai soggetti segnalati o alle persone coinvolte, fermo restando quanto previsto in merito all’obbligo di riscontro alla segnalazione, ai sensi del suddetto decreto legislativo, contenente la comunicazione relativa al seguito della segnalazione stessa.

In ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste formulate nell'esercizio dei su indicati diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare indirizzando le medesime ai recapiti indicati al punto 1.

Diritto di proporre reclamo (ex art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)

L’Interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (ex art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)

In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l’Interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti. In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento. Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'Interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

 

EQUITA Capital SGR

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 Per le “persone segnalanti” ed eventuali “facilitatori” ai sensi del d. lgs. n. 24 del 2023 (attuativo della c.d. “direttiva Whistleblowing”)

“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Per EQUITA Capital SGR S.p.A. la protezione dei dati è un argomento molto serio per cui con la presente desideriamo informarLa in merito alle modalità con le quali i dati vengono trattati ed ai diritti che Lei può esercitare ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche: “GDPR”).

Titolare del trattamento e DPO

EQUITA Capital SGR S.p.A.

Sede Legale:

Via Turati, n. 9

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 62041

Dati di contatto e-mail: privacy@equita.eu

Data Protection Officer (DPO)

Avv. Matteo Alessandro Pagani

Domicilio per l’incarico:

via F. Turati, n. 26

20121 – Milano (MI)

Dati di contatto telefonico: 02 55196790

Dati di contatto e-mail: dpo@equita.eu

 

Le categorie di dati che vengono sottoposti a trattamento

Le categorie di “dati personali” (ex. Art. 4.1 del GDPR) trattati dal Titolare possono essere, a mero titolo esemplificativo ma certo non esaustivo:

  • dati anagrafici e identificativi (nome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, Partita IVA, occupazione/mestiere, ecc.);
  • dati di contatto (indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati similari);
  • informazioni acquisite in conseguenza della segnalazione, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni sull’attività lavorativa e/o professionale svolta, rapporti lavorativi o professionali, anche indiretti, con il Segnalato o le persone coinvolte, circostanze e motivi per cui l’Interessato è venuto a conoscenza delle sospette violazioni di obblighi normativi;
  • eventuali dati particolari relativamente alla segnalazione di alcuni tipi di illecito o di violazione, qualora l’Interessato subisca tali illeciti o sia un soggetto offeso in tale ambito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute nel caso di segnalazione di reati e altri illeciti connessi a infortuni sul lavoro, qualora il soggetto sia la stessa vittima dell’infortunio);
  • con riferimento al “facilitatore” il trattamento riguarderà esclusivamente dati identificativi, anagrafici, e di contatto, nonché dati inerenti i rapporti con il Segnalante, con riferimento ai rapporti lavorativi, e quelli inerenti l’assistenza fornita a quest’ultimo.

Liceità e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di ogni altra normativa sulla protezione dei dati applicabile. Di seguito vengono forniti i dettagli:

Finalità volte all'adempimento di un obbligo legale (ex art. 6, paragrafo 1 (c) del GDPR)

  1. adempimento di obblighi previsti da Leggi, Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria, con particolare riferimento a quelli previsti dal d.lgs. n 24 del 2023 e, più, in generale, in tema di protezione delle persone, che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (c.d. normativa in materia di “Whistleblowing”).

Il periodo di conservazione dei dati personali, relativamente alle finalità di cui alla presente sezione è: Per la finalità: a., per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Questi tempi possono allungarsi in caso di contenzioso, di accertamenti delle autorità pubbliche o giudiziarie, nonché di eventuali disposizioni speciali di legge.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (e) del GDPR)

* Nell'ambito delle suindicate finalità, il Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati a:

  • uffici e funzioni interne del Titolare medesimo, appositamente incaricati della gestione della segnalazione, nonché, relativamente e limitatamente al Segnalante, gli uffici eventualmente coinvolti ai fini dell’adozione di opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato, previo rilascio di apposito e libero consenso da parte del Segnalante;
  • eventuali soggetti esterni affidatari della gestione del canale di segnalazione;
  • società e operatori professionali che forniscono servizi informatici, tra cui, ad esempio gestione software e dei cloud;
  • organismi di controllo e di vigilanza del Titolare, ove fosse necessario per lo svolgimento delle proprie attività di controllo;
  • relativamente al Segnalante, eventuali studi legali, qualora il seguito della segnalazione comporti l’instaurazione di procedimenti giudiziari, nell’ambito dei quali fosse necessario rivelare l’identità del Segnalante;
  • relativamente al Segnalante, le persone coinvolte, nell’ambito dei procedimenti disciplinari o di segnalazione, qualora fosse indispensabile, rispettivamente, per la difesa dell’incolpato o della persona coinvolta, previo rilascio, in quest’ultimo caso, di apposito e libero consenso da parte dell’Interessato;
  • autorità giudiziarie e/o autorità pubbliche di vigilanza;
  • altre pubbliche amministrazioni e autorità pubbliche.

* Maggiori informazioni sui Destinatari (ex art. 4.9 del GDPR) sono disponibili presso il Titolare del trattamento dei dati personali ai recapiti sopra indicati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali (ex art. 13 paragrafo 1 (f) del GDPR) e trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare le comunica che non ha intenzione di trasferire i suoi dati in paesi non compresi nella UE e nella SEE per le finalità sopra indicate.

Diritti del Soggetto Interessato (ex. art. 13 paragrafo 2 (b) del GDPR)

L’Interessato può far valere i seguenti diritti:

  • diritto di accesso dell’Interessato [art. 15 del Regolamento UE] (la possibilità di essere informato sui trattamenti effettuati sui propri Dati Personali ed eventualmente riceverne copia), nei limiti previsti dal Regolamento UE, inclusi quelli sotto riportati;
  • diritto di rettifica dei propri Dati Personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’Interessato ha diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);
  • diritto alla cancellazione dei propri Dati Personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art. 17 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);
  • diritto di limitazione di trattamento dei propri Dati Personali nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE, tra cui nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei Dati Personali da parte dell’Interessato [art. 18 del Regolamento UE];
  • diritto alla portabilità dei dati [art. 20 del Regolamento UE], l’Interessato potrà richiedere in formato strutturato i propri Dati Personali al fine di trasmetterli ad altro titolare, nei casi previsti dal medesimo articolo;
  • diritto di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali [art. 21 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto alla opposizione del trattamento dei propri dati personali);
  • diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, [art. 22 del Regolamento UE] (l’Interessato ha, così come avrà, diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato).

Ulteriori informazioni circa i diritti dell’Interessato potranno ottenersi sul sito web aziendale oppure richiedendo al Titolare estratto integrale degli articoli sopra richiamati. Relativamente alle finalità, per le quali fosse richiesto il consenso, l'Interessato può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento e gli effetti decorreranno dal momento della revoca, fatti salvi i termini previsti dalla legge. In termini generali la revoca del consenso ha effetto solo per il futuro.

I suddetti diritti possono essere esercitati secondo quanto stabilito dal Regolamento inviando, anche, una e-mail al seguente indirizzo privacy@equita.eu, precisando che l’Interessato potrà esercitare il diritto di accesso, di cui all’art. 15, limitatamente ai propri dati personali e con esclusione, quindi, dei dati personali relativi ai soggetti segnalati o alle persone coinvolte, fermo restando quanto previsto in merito all’obbligo di riscontro alla segnalazione, ai sensi del suddetto decreto legislativo, contenente la comunicazione relativa al seguito della segnalazione stessa.

In ossequio all’art. 19 del Regolamento UE, il Titolare procede a informare i destinatari cui sono stati comunicati i dati personali, le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento richieste, ove ciò sia possibile. Per consentire un più celere riscontro delle Sue richieste formulate nell'esercizio dei su indicati diritti, le stesse potranno essere rivolte al Titolare indirizzando le medesime ai recapiti indicati al punto 1.

Diritto di proporre reclamo (ex art. 13 paragrafo 2 (d) del GDPR)

L’Interessato, qualora ritenga che i propri diritti siano stati compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità al seguente indirizzo Internet http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Possibile conseguenza della mancata comunicazione dei dati e natura del conferimento dei dati (ex art. 13 paragrafo 2 (e) del GDPR)

In caso di adempimento di obblighi di legge o contrattuali

Si informa che qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l’Interessato deve necessariamente fornire i dati richiesti. In caso contrario vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di trattamento.

Quando i dati non sono più necessari questi vengono regolarmente cancellati, qualora la loro cancellazione risulti impossibile o possibile solo a fronte di uno sforzo sproporzionato a causa di una modalità di conservazione particolare il dato non potrà essere trattato e dovrà essere archiviato in aree non accessibili.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato (profilazione inclusa)

È attualmente escluso l'uso di processi decisionali meramente automatizzati come dettagliato dall'articolo 22 del GDPR. Se in futuro si decidesse di istituire tali processi per casi singoli, l'Interessato ne riceverà notifica in separata sede qualora ciò sia previsto dalla legge o aggiornamento della presente informativa.

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, utenti, ecc.) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed Autorizzati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Avvertenze e documentazione (EQUITA SIM)

La documentazione di seguito riporta l'elenco degli emittenti direttamente interessati da situazioni di conflitto di interessi.

 

Scarica la documentazione

La documentazione di seguito riporta la distribuzione delle raccomandazioni su strumenti azionari e strumenti obbligazionari. Prima di visionare la distribuzione, di prega di prendere visione del disclaimer.

 

Scarica la documentazione

Equity

I metodi privilegiati per valutare i titoli in oggetto della pubblicazione e quindi gli Expected Total return a 12 mesi , sono i più diffusi nella prassi di mercato quali: multiple comparison (confronti con i ratios di mercato, es. P / E, EV / EBITDA e altri, espressi da titoli appartenenti a settori analoghi) o metodi finanziari classici quali lo sconto dei flussi di cassa (DCF model) o altri basati su concetti analoghi. Per i titoli finanziari si utilizzano anche metodi di valutazione basati sul confronto tra ROE (ROEV o ritorno sull’embedded value per le assicurazioni), costo del capitale e PBCV (PEV o prezzo su embedded value per le assicurazioni).

 

Fixed Income

La raccomandazione su un determinato bond è il risultato di un processo a due stadi che combina la stima del profilo di credito dell’emittente ad una specifica analisi delle caratteristiche dell’emissione.

Profilo di Credito dell’emittente

Per definire il profilo di credito dell’emittente, si considerano sia i rischi finanziari che di business. L’assessment del profilo di rischio di business si basa principalmente sui seguenti elementi (ma non soltanto):

  • Dimensioni: una maggiore dimensione aziendale potrebbe proteggere l’emittente in caso di un rallentamento economico
  • Diversificazione: l'esposizione diversificata a diversi paesi, prodotti e segmenti di business riduce i rischi idiosincratici
  • Posizione competitiva: valutazione di possibili soggetti concorrenti che può ridurre la redditività attraverso guerre di prezzo o offerte alternative di prodotti o servizi
  • Rischi politici: il business model dell’emittente può essere minacciato in caso di modifiche legislative
  • Rischi geopolitici: un emittente può subire un calo delle vendite in funzione di possibili guerre, disordini civili, nazionalizzazione, embargo commerciale o accise
  • Gestione: un management esperto riduce il rischio di decisioni aziendali sfavorevoli
  • Analisi di mercato: si valuta il mercato in cui l'emittente è attivo e analizziamo se il mercato è in crescita, maturo o in declino. Si analizza anche il panorama macroeconomico generale in cui opera l'emittente.

La valutazione del profilo di rischio finanziario dell'emittente si basa sui seguenti elementi (ma non soltanto):

  • Metriche di credito: la capacità di generare flussi di cassa a servizio del debito dell'emittente è stimata considerando una serie di diverse metriche tra cui il debito netto su EBITDA, FFO sul debito netto, la copertura degli oneri finanziari in percentuale dei FFO e l'FCF sul debito netto. Si valuta inoltre la redditività generale, il rendimento sul capitale e della composizione del reddito. Relativamente al grado di capitalizzazione, si utilizzano i coefficienti di leva finanziaria come il debito netto su equity e equity su market cap. In particolare, per le banche si utilizzano indici di capitale regolamentare (phased-in e fully phased), indici di qualità degli attivi (NPE ratio e relativa copertura), quindi si applicano scenari di stress per valutare quale sarebbe l’ammontare di capitale (o in % del totale dell’attivo) per ciascuna categoria di obbligazionisti (senior, subordinati Tier 1 e Tier 2)
  • Liquidità: l'analisi della liquidità viene effettuata valutando le fonti dell'emittente rispetto al fabbisogno di liquidità nei prossimi 12 mesi: per le banche si considera il fabbisogno in un arco temporale di 12/24 mesi e i coefficienti di liquidità regolamentare i.e LCR (Liquidity Coverage Ratio)
  • Politica finanziaria: si considera il livello target di leva fissato dall’emittente, la sua dividend policy
  • Struttura proprietaria: si valuta la struttura proprietaria dell’emittente in modo da valutare se possa supportare/indebolire la posizione dei bondholder.

Il secondo step è l’analisi del bond, le sue caratteristiche e i rischi specifici. L’assessment si basa sui seguenti elementi:

  • Subordinazione strutturale: si considera se il bond è emesso da una holding o una operating company (il debito emesso da una holding è tipicamente subordinato)
  • Seniority: il grado di subordinazione impatta sul valore di recupero del bond in caso di liquidazione/bail in
  • Prospetto dell’emissione: i bond possono avere differenti strutture e clausole. I.e per i bond bancari, gli strumenti Additional Tier1 incorporano il rischio di cancellazione del pagamento della cedola, di conversione in equity o di svalutazione del nozionale, mentre i bond emessi da corporate possono contenere specifichi obblighi per l’emittente (cambio dell’azionista di controllo, obblighi in termini di rating/azioni del management) che possono far scattare il richiamo anticipato del bond o la liquidazione.

Infine vengono considerati una serie di fattori di mercato al fine di definire una valutazione complessiva del bond e la relativa raccomandazione. La lista include:

  • Ritorno atteso (includendo il carry e considerandolo in relazione ad un tasso risk free)
  • Un metodo econometrico al fine di valutare in relative value il possibile mispricing del bond
  • Rating al fine di valutare un eventuale effetto di un potenziale upgrade/downgrade
  • Rischio politico
  • Rischio derivante da un cambio di regulation
  • Politica monetaria e impatto derivante da fattori di tipo macro.

Al termine di questi step, si definisce una valutazione complessiva e si confronta il bond con emissioni di emittenti simili per profilo di credito al fine di identificare una opportunità di investimento mispriced or prezzatta correttamente. La raccomandazione è espressa tramite buy/hold/reduce. In questo modo si evidenzia la performance attesa del bond rispetto ad un panel di peers in un orizzonte temporale di sei mesi. La raccomandazione è stata prodotta utilizzando modelli Excel di proprietà che vengono salvati sui server aziendali. Il back-up dei modelli viene effettuato ad ogni fine mese.

Secondo la Direttiva 2014/65/UE relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID II) e le misure di implementazione recate dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e dal Regolamento Consob n. 20307 del 2018, Equita SIM deve adottare tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti quando esegue ordini per loro conto.

 

Scarica l'Execution and Transmission Policy

Execution & Transmission Policy

Premessa

In conformità delle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (Markets in Financial Instruments Directive, anche Direttiva MiFID), Equita SIM S.p.A. ("Equita"):

  1. ha individuato, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti;
  2. ha definito efficaci procedure da seguire e misure da adottare per gestire tali conflitti;
  3. ha stabilito un idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi che rischiamo di ledere gravemente gli interessi dei clienti.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere.

 

Identificazione dei conflitti

Equita svolge diversi servizi di investimento e servizi accessori nei confronti della propria clientela (es. attività di investment banking; attività di gestione su base individuale di portafogli, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ecc.). Tale circostanza, accresce la possibilità che possano sorgere situazioni di conflitto tra gli interessi di Equita e quelli della clientela. In particolare, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra Equita ed un cliente, ovvero tra gli interessi di due o più clienti. Più in dettaglio, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, Equita ha considerato, quale criterio minimo di analisi, se a seguito della prestazione di un servizio, essa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

  1. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
  2. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
  3. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
  4. svolgano la medesima attività del cliente;
  5. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

 

Principi generali

Dopo avere individuato le fattispecie di conflitto di interessi, Equita ha adottato idonee misure organizzative al fine di assicurare che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Di seguito, in sintesi, si riportano i principali presidi posti in essere al fine di gestire le differenti fattispecie di conflitti di interesse individuate.

a. Principi etici e deontologici
Equita ha adottato un Codice Interno di Comportamento che costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della società. Il Codice contiene obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà. In tale ambito rilevano, in particolare:

  • le regole riguardanti le operazioni effettuate su strumenti finanziari (gestiti e/o oggetto di investimento da parte della Società) a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti;
  • gli obblighi generali di comportamento da parte dei soggetti rilevanti, nella prestazione dei servizi offerti da Equita.

b. Regole di separatezza ed indipendenza funzionale e gerarchica
La struttura organizzativa adottata prevede la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità e l'opportuna separatezza funzionale delle attività ritenute incompatibili con la prevenzione dei conflitti d'interesse. A tale fine, si è disposto che le funzioni titolari di una fase di un processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte e separate. La separatezza e l'indipendenza funzionale e gerarchica sono garantite anche grazie a presidi informatici atti a garantire l'accesso separato degli addetti ai diversi Uffici/archivi della Società.

c. Regole di condotta per la prestazione dei servizi
Equita ha adottato:

  • un proprio sistema di procedure interne volte a definire le regole di condotta nella prestazione dei propri servizi, al fine di indirizzare l'azione verso i principi di indipendenza, trasparenza e correttezza;
  • il divieto di operare, ovvero limitazioni operative (es. quantitative, temporali, per strumento finanziario, ecc.) per quanto riguarda il servizio di investimento interessato; sono salve alcune eccezioni autorizzabili esclusivamente mediante una procedura di escalation;
  • misure per la gestione delle informazioni confidenziali e privilegiate;
  • una procedura di gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare un giudizio indipendente;
  • misure finalizzate ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio coinvolge interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale i servizi sono prestati;
  • misure atte ad eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi.

d. Sistemi di controllo
Equita si è dotata di un sistema di controlli interni idoneo a garantire una sana e prudente gestione, il rispetto delle regole di trasparenza e correttezza nei confronti della propria clientela, l'appropriata identificazione dei conflitti che potrebbero insorgere con i clienti, nonché il rispetto delle disposizioni organizzative e amministrative adottate per gestirli.
L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione.
A tal fine, il Consiglio di Amministrazione svolge verifiche e controlli sull'operato delle diverse funzioni di controllo interessate (dalle quali riceve, con cadenza almeno annuale, apposita reportistica in merito all'attività svolta). 

 

Incentivi

EQUITA, di norma, non retrocede parte delle proprie commissioni a soggetti diversi dai clienti, né eroga incentivi in denaro o in servizi. Come previsto dal Codice Interno di Comportamento, in casi particolari, possono essere stipulati accordi di retrocessione commissionale o, più in generale, accordi aventi ad oggetto la prestazione di incentivi a terzi soltanto ove sia garantito il rispetto della normativa in vigore.

È poi stabilito che gli incentivi possono essere accettati da EQUITA nelle seguenti circostanze:

  • l'ottenimento di commissioni o utilità non monetarie è indirizzato ad accrescere la qualità del servizio prestato alla clientela (es. l'aggiornamento professionale dei dipendenti mediante l'ottenimento di corsi di formazione);
  • l'ottenimento di commissioni o utilità non monetarie non configge con il dovere di operare nel miglior interesse della clientela;
  • le commissioni o utilità non monetarie sono portate a conoscenza del cliente.

La Società ottiene soft commission (es. dai negoziatori) soltanto al ricorrere dei requisiti attualmente individuati dal CESR nel 2007, es.:

  • in caso di servizi di training del personale, il corso abbia concreti contenuti tecnici, utili ai soggetti ai quali è erogato per la prestazione dei servizi di investimento dei quali sono incaricati;
  • in caso di beni/oggetti (es. PC), il bene od il servizio ottenuto sia strettamente correlato al servizio di investimento e venga effettivamente impiegato per l'erogazione di tale servizio.

 

Informativa

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, EQUITA informerà chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati ("disclosure" del conflitto).

 

Registro

EQUITA ha, inoltre, previsto la tenuta di un registro ove riportare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di incidere negativamente sugli interessi di uno o più clienti.

Strumenti finanziari e rischi associati

Questo documento descrive i rischi connessi all’investimento o al disinvestimento nelle categorie di strumenti e prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento offerti da Equita SIM S.p.A..

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento/disinvestimento in strumenti finanziari il Cliente deve informarsi presso Equita SIM S.p.A. (“Equita” o la “SIM”) sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. Il Cliente deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

 

La valutazione del rischio di un investimento / disinvestimento in azioni

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento/disinvestimento in azioni è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

  1. la variabilità del prezzo;
  2.  la liquidità;
  3. la divisa in cui sono denominate;
  4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

 

La variabilità del prezzo

Il prezzo delle azioni dipende da numerose circostanze. Mediante l’acquisto di azioni si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. A parità di altre condizioni, le azioni sono più rischiose dei titoli di debito (ad. es., le obbligazioni), in quanto la remunerazione spettante al titolare delle stesse è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischia di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito possono partecipare, con gli altri creditori, alla distribuzione dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di azioni possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

 

Rischio specifico e rischio generico

Il rischio delle azioni può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per le azioni trattate su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.

 

Il rischio emittente

Per gli investimenti in azioni è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi delle azioni riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

 

La liquidità

La liquidità di un’azione consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui l’azione è trattata. In generale, a parità di altre condizioni, le azioni trattate su mercati organizzati sono più liquide di quelle non trattate su detti mercati. Ciò in quanto la domanda e l’offerta di azioni viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore delle azioni stesse.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di azioni trattate in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi stranieri o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

 

La divisa

Qualora una azione sia denominata in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l’euro per l’investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.

 

Gli altri fattori fonte di rischi generali

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l’operatività, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute alla SIM. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel mandato che il Cliente conferisce alla SIM. Il Cliente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

 

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto azioni trattate anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il Cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni.
Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. Il Cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

 

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. Il Cliente dovrebbe informarsi presso la SIM circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

 

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.

 

Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

La SIM può eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare un’azione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora tale azione non sia trattata su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, operazioni di questo genere comportano l’assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni, il Cliente deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

 

Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o da altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione. I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:



Rischio di prezzo
Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.



Rischio specifico e rischio generico (o sistematico)
Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

II rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.



Rischio di controparte
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.
Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.



Rischio di tasso
L'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi.

Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.



Rischio di cambio

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.



Rischio di liquidità

Dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

 

Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari. Sono costituiti, infatti, da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute, ecc). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (ed. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".
 II rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.
 Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi) oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse). I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito.
 Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza.
 A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla.
 Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

 

ETF

Gli Exchange Traded Funds (“ETF”) sono fondi di investimento, che investono in azioni, obbligazioni o materie prime, le cui quote sono direttamente negoziate sul mercato azionario. La trattazione in via continuativa degli ETF, come per le azioni, rende possibile conoscere il valore di mercato in ogni istante, a differenza dei fondi comuni di investimento tradizionali il cui valore viene fissato una sola volta al giorno.
Come i normali fondi comuni di investimento gli ETF consentono, al contempo, di detenere un portafoglio diversificato. Il rischio principale di un ETF è il rischio cambio. Questi strumenti sono direttamente correlati alla valuta in cui sono espressi dal momento che adottano come sottostante degli indici quotati in una valuta diversa dall’euro. Per questo motivo comprendono il rischio dovuto alla variazione della valuta in cui sono rispetto alla valuta in cui vengono acquistati, quindi l’euro. Gli ETF hanno un patrimonio separato rispetto a quello delle società che ne hanno curato o curano le attività di costituzione/gestione/amministrazione/ marketing ecc. Gli ETF, pertanto, non sono esposti a un rischio di insolvenza (e di conseguenza non richiedono un rating) neppure nel caso in cui le società appena menzionate risultino insolventi. Si rammenta, infine, che gli ETF sono, invece, esposti al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli altri strumenti in cui è investito il loro patrimonio perdano valore. E’ opportuno che un investitore si informarsi leggendo la documentazione messa a disposizione dagli emittenti circa le caratteristiche degli specifici strumenti ed i potenziali rischi cui può andare incontro.

 

ETC (Exchange Commodity Fund)

Gli ETC sono titoli senza scadenza, emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento diretto dell’emittente o in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all’andamento del sottostante, esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell’indice a cui fanno riferimento. In pratica gli ETC possono essere definiti come uno strumento derivato, quotato su un mercato regolamentato, che riflette il prezzo di una materia prima o di un indice. Per tale motivo, risentono del rischio di mercato e merceologico, nonché del rischio di insolvenza della società emittente.

 

Warrant e Covered Warrant

Il warrant è uno strumento derivato molto simile ad un'opzione che conferisce al possessore una facoltà di acquisto (call) o di vendita (put) da esercitarsi a oppure entro una certa scadenza (se di tipo europeo oppure americano) su una determinata attività sottostante e ad un prezzo prefissato.
Il warrant (di tipo call) è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale. Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale e può essere negoziato sul mercato MTA. Il warrant si differenzia dall'opzione per il fatto di essere un titolo (e non un contratto), per una maggiore durata e per la mancanza di un sistema di margini.

Il valore dei warrant è legato a diverse variabili e, in particolare, diminuisce (i) quando si abbassa il valore dell’attività sottostante, (ii) quando ci si avvicina al termine di scadenza per l’esercizio del diritto in esso incorporato, (iii) quando diminuisce la volatilità dei titoli cui esso si riferisce, (iv) quando vengono attuate delle distribuzioni di dividendi nonché, ovviamente, (v) se aumenta il prezzo di esercizio laddove quest’ultimo non sia determinato in maniera fissa bensì variabile.

L’investimento in warrant comporta gli elementi di rischio tipici dei contratti a premio. Il rischio è rappresentato dalla perdita totale del premio pagato, qualora entro la scadenza non si verifichino le condizioni favorevoli all’esercizio.

covered warrant possono essere intesi come un’evoluzione dei warrant in senso stretto. Tra le principali differenze esistenti tra i covered warrant e i warrant si segnala il fatto che: 

(i)  l’attività sottostante a un covered warrant può essere costituita da qualsiasi altra attività della quale sia possibile stabilire un prezzo ufficiale (come ad esempio materie prime, indici di borsa, tassi di interesse, valute, ecc.); (ii) i covered warrant non sono emessi dall'emittente del titolo sottostante, bensì collocati da una società diversa e indipendente;

(iii) il warrant dà diritto alla consegna del sottostante (anche se può essere venduto prima) mentre il covered warrant da diritto alla liquidazione del differenziale tra lo strike price e il prezzo del sottostante moltiplicato per il multiplo, qualora tale differenziale sia positivo.

 

Certificates

Certificates sono strumenti finanziari derivati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento di un’attività sottostante. I sottostanti possono essere azioni o indici, ma anche materie prime, obbligazioni o altri titoli. Possono anche incorporare strategie o programmi per investire in più azioni o sottostanti. Questi possono essere selezionati in base al settore di appartenenza o anche con altri criteri. I certificati consentono non solo di speculare sul rialzo o il ribasso dei prezzi ma anche di beneficiare in generale dei trend di mercato. Gli Investment Certificates sono strumenti che non hanno una leva finanziaria. Sono adatti ad investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio utilizzando strategie complesse ma conservative e che hanno obiettivi di medio-lungo periodo.

Leverage Certificates sono strumenti che permettono di operare sia al rialzo che al ribasso, caratteristica che insieme all’effetto “Leva” li avvicina molto ai Futures. Incorporando l’effetto leva, questi strumenti consentono all’investitore di partecipare alla variazione di prezzo dell’attività sottostante in misura più che proporzionale. I Leverage Certificates sono rivolti principalmente a investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria e soprattutto con un’ottica di investimento fortemente speculativa, legata solitamente a un orizzonte temporale piuttosto breve.

 

Derivati OTC

I derivati OTC (negoziati over the counter o fuori dai mercati regolamentati) sono derivati potenzialmente tailor made. Sono contratti derivati negoziati bilateralmente e fuori dai mercati regolamentati. A differenza dei derivati listati, che presentano caratteristiche standard, i derivati OTC sono completamente personalizzabili sulla base delle specifiche esigenze della clientela. Lo strumento si caratterizza come illiquido, considerata la sua natura e potrebbe non essere possibile disinvestire anticipatamente. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di chiusura anticipata della posizione.

È possibile che si possano trovare difficoltà a chiudere la posizione prima della Scadenza, o che si debba dover vendere a un prezzo che riduce significativamente il risultato dell’investimento. Altri rischi rilevanti:

  • Rischio di credito e di controparte: negoziare derivati OTC comporta un maggiore rischio di controparte a causa della mancanza di una Clearing House. Ciò si traduce in un più elevato rischio per ogni contratto OTC legato al possibile default della controparte.
  • Rischio di mercato: Il rischio di mercato che risiede nei derivati OTC non differisce da quello insito in un mercato regolamentato. Esso consiste in possibili perdite derivanti dalla performance generale dei mercati finanziari.
  • Rischio reputazionale: In assenza di un mercato, le controparti si ritrovano a contrattare in modo diretto, andando conseguentemente ad incrementare il rischio di dispute legali. Ciò potrebbe minare la reputazione delle parti in causa.

 

Procedure di crisi degli intermediari

I decreti 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE hanno introdotto limitazioni all’intervento pubblico a sostegno di un intermediario che versi in una situazione di crisi.

In caso di avvio delle procedure di gestione della “crisi” i titoli (i) soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale ovvero gli (ii) ulteriori titoli (nonché i contratti derivati) emessi da intermediari (es. banche, imprese di investimento), in ragione della diversa natura degli stessi potranno essere assogettati ( a prescindere dalla data di emissione):

  • sin dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o,
  • successivamente al 1° gennaio 2016, a bail-in. 

 

Che cos’è il bail-in
Applicare il “Bail-in” significa che in caso di crisi della banca, i suoi azionisti e creditori possono essere coinvolti per assorbire le perdite, evitando così che il costo del salvataggio gravi sullo Stato e quindi sui cittadini italiani. Anche famiglie e imprese che depositano i propri risparmi presso una banca sono creditori e possono essere coinvolti, seguendo una gerarchia.

 

Gerarchia del Bail-in
Chi possiede strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima di altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. In primo luogo si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia gli azionisti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Solo dopo aver esaurito le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva, proseguendo sugli altri creditori. Chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio contagio e preservare la stabilità finanziaria.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo procedure ordinarie.
L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:

(i) gli azionisti;

(ii) i detentori di altri titoli di capitale;

(iii) gli altri creditori subordinati;

(ìv) i creditori chirografari;

(v) le persone fisiche e le piccole medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 €;

(vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail in al posto dei depositanti protetti.

 

Chi è escluso dal Bail-in

Tutti i depositi fino a 100.000 € non possono mai essere assoggettati a “Bail-in”. Sono salvaguardate anche le passività garantite e i debiti verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali.

 

Poteri della Banca d’Italia

La Banca d’Italia ha specifici poteri di risoluzione nei confronti dell’intermediario soggetto a Bail-in. Ad esempio può disporre la riduzione o l’azzeramento del valore nominale delle passività dell’ente sottoposto a risoluzione, l’annullamento dei titoli di debito emessi, può modificare la scadenza dei titoli di debito e la conversione delle passività in azioni.


Per il documento completo sul Bail-in:

http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/documenti/QA_gestione_crisi_bancarie.pdf 

Informativa ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento UE n. 648/2012

Il Regolamento UE n. 648/ 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR) prevede, all’art. 38 comma 1, che le Controparti Centrali (CCPs) ed i rispettivi Partecipanti Diretti (Clearing Members) rendano pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti.

EQUITA SIM S.p.A., in quanto Partecipante Diretta della CCP di diritto italiano denominata “Cassa di Compensazione e Garanzia” con riferimento alle transazioni su derivati quotati eseguite sul mercato IDEM di Borsa Italiana, è dunque obbligata a rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi di clearing forniti (inclusi eventuali sconti e riduzioni, nonché le condizioni per beneficiarne).

A questo scopo si informa che EQUITA SIM S.p.A. non addebita ai clienti commissioni e propri specifici costi di clearing quale compenso per tali attività. Inoltre Equita SIM S.p.A. non applica ai propri clienti i costi per i servizi di clearing ad essa applicati da Cassa di Compensazione e Garanzia. Pertanto, per l’esecuzione delle operazioni disposte dai clienti EQUITA SIM S.p.A. applica esclusivamente i costi e le commissioni indicati nel contratto di incarico per la negoziazione di contratti derivati stipulato con ciascun cliente, tra cui una commissione per la negoziazione e il regolamento.

Per completezza, si rende noto che la Cassa di Compensazione e Garanzia ha pubblicato sul proprio sito i corrispettivi che applica ai Partecipanti Diretti e che sono rintracciabili al seguente indirizzo internet: http://www.ccg.it/

Le informazioni ivi riportate hanno finalità meramente informativa (nel rispetto dell’art. 38, comma 1, di EMIR); esse non contengono in alcun modo, né devono essere interpretate come se potessero contenere in alcun modo, consulenze legali o altre forme di consulenza, ovvero come una sollecitazione all’investimento, o un’offerta, o un invito ad offrire, o come un messaggio promozionale.

 

Documento redatto ai sensi dell'art. 39, comma 7, del Regolamento UE n. 648/2012

Livelli di protezione e costi associati ai vari livelli di segregazione

Equity

Le raccomandazioni di BUY (Acquistare), Hold (Tenere) e Reduce (Ridurre) sono funzione dell'Expected Total Return (performance assoluta attesa nei successivi 12 mesi comprensiva del dividendo erogato dal titolo) e del grado di rischio associato al titolo stesso secondo la matrice riportata in tabella. Il livello di rischio è funzione della liquidità e volatilità del titolo e dell'opinione dell'analista sul modello di business della società oggetto dell'analisi. A causa delle fluttuazioni dei titoli l'ETR può temporaneamente cadere fuori dai range proposti in tabella.

Ritorno atteso dalle diverse raccomandazioni e profilo di rischio - EQUITY
Raccomandazione Basso rischio Medio rischio Alto rischio
BUY (view positiva) ETR >= 10% ETR >= 15% ETR >= 20%
HOLD (view neutrale) -5% < ETR < 10% -5% < ETR < 15% 0% < ETR < 20%
SELL (view negativa) ETR <= -5% ETR <= -5% ETR <= 0%

 

Fixed Income

Le raccomandazioni di BUY (Acquistare), Hold (Tenere) e Reduce (Ridurre) sono funzione del FV spread del bond (performance relativa rispetto ad un indice o di un panel di uno o più peers dal profilo di rischio simile in un orizzonte d’investimento di sei mesi) e del grado di rischio associato al titolo stesso secondo la matrice riportata in tabella. Il livello di rischio è funzione del rating e della duration del titolo oggetto dell’analisi. A causa delle fluttuazioni dei titoli il FV spread può temporaneamente cadere fuori dai range proposti in tabella.

 

Ritorno atteso dalle diverse raccomandazioni e profilo di rischio - FIXED INCOME

Le raccomandazioni BUY, HOLD e REDUCE si basano su un orizzonte di sei mesi:

  • BUY: Riteniamo che gli spread e/o il rendimento del titolo sovraperformeranno il mercato di riferimento, sulla base della nostra analisi di titoli comparabili o della nostra opinione creditizia dell'emittente.
  • HOLD: Riteniamo che gli spread e/o il rendimento del titolo siano in linea con il mercato di riferimento, in base alla nostra analisi di titoli comparabili o alla nostra opinione creditizia dell'emittente.
  • REDUCE: Riteniamo che gli spread e/o i rendimenti del titolo sottoperformeranno il mercato di riferimento, sulla base della nostra analisi di titoli comparabili o della nostra opinione creditizia dell'emittente.

 

La documentazione di seguito riporta lo storico delle raccomandazioni su strumenti azionari e strumenti obbligazionari.

 

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Eventuali reclami circa la prestazione dei servizi di investimento e servizi accessori, devono essere presentati per iscritto all’Ufficio Reclami di EQUITA SIM al seguente indirizzo:

Ufficio Reclami
Via Turati, 9
20121 Milano MI
email: reclami@equita.eu

EQUITA SIM ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dalla clientela ed il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento si conclude, comunque, nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. L’esito del reclamo è comunicato al Cliente, nei termini sopra indicati, per iscritto.

 

EQUITA SIM S.p.A. ha da tempo adottato e aggiornato con ultima delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2022 il presente Modello al fine di definire un sistema strutturato ed organico di presidi (norme di condotta, flussi informativi, procedure specifiche, attività di controllo), che operino, anche in via preventiva (controllo ex ante), al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D. Lgs. 231/01 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale del Modello stesso.

Inoltre, l’attuazione del presente Modello e del Codice Etico e di Condotta del Gruppo EQUITA, attraverso un’adeguata formazione interna, permette alla Società di diffondere al proprio interno una cultura aziendale ispirata alla trasparenza, alla responsabilità dell’agire e all’etica degli affari.

Per ogni aspetto di dettaglio si rinvia al documento completo.

 

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